workimg

Visto per affari di breve periodo

La Svizzera è uno Stato membro dell'Accordo di Schengen. In quanto tale, i cittadini che desiderano recarsi in Svizzera per affari, per conto proprio o del loro datore di lavoro, devono preventivamente ottenere un visto Schengen. Il visto Schengen per soggiorni di breve durata, valido al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni, può essere ottenuto presentando una domanda presso la rappresentanza svizzera competente nel Paese di residenza. I cittadini dell'UE sono esenti dal visto. Inoltre, i cittadini di alcuni Paesi non appartenenti all'UE come Canada, Giappone, Singapore, Stati Uniti, sono esentati dall'obbligo del visto fintanto che si recano in Svizzera come visitatori d'affari e non per motivi di lavoro.

La procedura di notifica elettronica

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) liberalizza le prestazioni transfrontaliere di servizi (da parte di lavoratori distaccati o autonomi) tra la Svizzera e l’UE della durata massima di 90 giorni lavorativi effettivi per anno civile. Queste prestazioni soggiacciono a un semplice obbligo di notifica. La procedura di notifica elettronica è applicabile anche alle assunzioni d’impiego della durata massima di tre mesi presso ditte con sede in Svizzera, per le quali dunque non occorre un permesso. Per poter usufruire della procedura, il richiedente deve essere un cittadino europeo, in possesso di un contratto di lavoro estero, nonché di un numero di previdenza sociale nel proprio Paese di residenza. La notifica deve essere effettuata online, almeno 8 giorni prima l’ingresso in Svizzera.

Permesso di soggiorno di breve durata L UE/AELS

I dimoranti temporanei sono stranieri che soggiornano temporaneamente in Svizzera, ad uno scopo ben determinato, esercitando o meno un’attività lucrativa. I cittadini dell’UE-27/AELS hanno diritto al rilascio di un permesso di breve durata sempreché dimostrino l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato in Svizzera. La durata della validità del permesso corrisponde alla durata del contratto di lavoro. Il permesso senza attività lucrativa viene invece rilasciato ai cittadini di tutti gli Stati UE-27/AESL in cerca di un impiego.

Necessitano di un permesso di breve durata anche i lavoratori in distacco per un periodo compreso tra i 4 ed i 12 mesi, purché provvisti di un titolo di laurea ed almeno 3 anni di esperienza lavorativa pregressa. In questo caso, però, il rilascio del permesso è subordinato all’esistenza di una quota disponibile. Le quote vengono predisposte su base quadrimestrale.